L’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell’eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un’attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.
In particolare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 24006 del 27 agosto 2025 offre l’occasione per riflettere su due temi che spesso emergono anche nelle controversie familiari ereditarie: da un lato, l’accettazione tacita dell’eredità; dall’altro, la trasmissibilità agli eredi delle responsabilità dell’amministratore di una società di capitali, quando questo sia venuto a mancare.
Il caso nasce dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva condannato gli eredi dell’amministratore di una società fallita Srl al risarcimento danni per un atto di mala gestio compiuto dal loro dante causa poco prima della dichiarazione di fallimento. Il comportamento ritenuto illecito consisteva nell’emissione, nel luglio 2003, di una nota di credito di oltre 200.000 euro a beneficio di un’altra società, la CGE Srl, riconducibile sostanzialmente allo stesso gruppo sociale di riferimento, senza alcuna valida giustificazione. La Corte territoriale aveva ritenuto che tale operazione avesse comportato un indebito impoverimento della società amministrata, con un danno diretto per la massa fallimentare.
Il punto centrale del ricorso riguardava però la posizione degli eredi: essi sostenevano di non aver mai accettato l’eredità del congiunto e, di conseguenza, di non poter essere chiamati a risponderne. La Cassazione, tuttavia, ha confermato l’impostazione dei giudici di merito, ribadendo un principio consolidato: quando i chiamati all’eredità si costituiscono in giudizio qualificandosi come eredi, prendendo posizione nel merito e senza contestare la propria legittimazione passiva, tale comportamento integra un’accettazione tacita dell’eredità. Non si tratta, chiarisce la Corte, di una semplice attività processuale finalizzata a preservare il patrimonio ereditario, ma di un vero e proprio atto che presuppone la volontà di assumere la qualità di erede.
Da questa premessa discende il secondo passaggio della decisione: l’erede subentra non soltanto nei beni del defunto, ma anche nei debiti dallo stesso contratti, inclusi quelli derivanti da responsabilità di natura risarcitoria. Nel caso di specie, la mala gestio contestata si riferiva a un atto compiuto dall’amministratore defunto nell’esercizio delle sue funzioni, e dunque il relativo obbligo risarcitorio si trasmette agli eredi, salvo che questi avessero rinunciato all’eredità o avessero accettato con beneficio d’inventario.
La Corte respinge poi in maniera netta anche le ulteriori doglianze relative al merito della responsabilità, sottolineando come il ricorso si limitasse a contestazioni generiche, non confrontandosi realmente con l’accertamento puntuale compiuto nei precedenti gradi di giudizio. Gli atti di mala gestio individuati dai giudici di merito erano specifici e correttamente motivati; non rileva, in questo contesto, la circostanza – richiamata dai ricorrenti – della regolare tenuta delle scritture contabili, elemento non sufficiente a neutralizzare l’effetto dannoso di un’operazione priva di giustificazione economica.
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e con la condanna degli eredi alle spese del giudizio di legittimità.
Questa vicenda offre alcuni insegnamenti utili anche al di fuori del contesto societario. In particolare, ricorda l’importanza di valutare attentamente ogni comportamento tenuto in qualità di chiamati all’eredità: anche una semplice costituzione in giudizio, se accompagnata dal riconoscimento del proprio ruolo di erede, può tradursi in un’accettazione tacita con tutte le conseguenze che ne derivano. Inoltre, la decisione ribadisce che la responsabilità civile del defunto – non solo contrattuale, ma anche derivante da comportamenti illeciti – rientra tra le posizioni soggette a trasmissione ereditaria, salvo che si scelga tempestivamente la rinuncia o il beneficio d’inventario.
Un monito, quindi, per chi si trova a gestire successioni complesse, specie quando coinvolgono ruoli gestori, attività imprenditoriali o potenziali contenziosi: informarsi subito, valutare gli atti rilevanti e muoversi con prudenza può evitare conseguenze inattese e onerose.