Nel panorama dell’amministrazione di sostegno, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 5763 del 2026 offre uno spunto di riflessione particolarmente significativo sul rischio di un utilizzo distorto di questo istituto, nato con finalità solidaristiche ma talvolta piegato a logiche di controllo patrimoniale.
La vicenda riguarda una donna perfettamente inserita nel contesto sociale e lavorativo, economicamente autonoma, priva di patologie psichiatriche invalidanti e capace di gestire non solo la propria vita, ma anche quella di un familiare anziano. Nonostante ciò, la misura dell’amministrazione di sostegno veniva mantenuta nei suoi confronti sulla base di una valutazione essenzialmente economica: la tendenza a effettuare spese ritenute superflue e il timore di un futuro depauperamento del patrimonio .
È proprio su questo punto che la Corte interviene con chiarezza, riaffermando un principio fondamentale: l’amministrazione di sostegno non può essere utilizzata come strumento per “educare” il beneficiario a una gestione più prudente del denaro. La funzione dell’istituto non è quella di correggere scelte di vita considerate discutibili o poco oculate, ma di offrire supporto a chi si trovi in una condizione concreta di vulnerabilità, derivante da una menomazione fisica o psichica che incida sulla capacità di autodeterminarsi .
La decisione richiama con forza la necessità di un accertamento rigoroso e puntuale dei presupposti. Non basta evocare genericamente una fragilità o un rischio economico: occorre verificare in modo concreto se la persona sia effettivamente incapace, anche solo parzialmente o temporaneamente, di provvedere ai propri interessi. In assenza di tale verifica, la misura si trasforma in una indebita compressione della libertà personale.
Particolarmente interessante è il passaggio dedicato al tema della cosiddetta “prodigalità”. La Corte riconosce che comportamenti di spesa eccessiva possono, in astratto, giustificare interventi di protezione, ma solo quando determinino un rischio reale e attuale di indigenza. Diversamente, la libertà di disporre del proprio patrimonio, anche in modo discutibile, resta un’espressione legittima dell’autonomia individuale. Pretendere di limitarla in nome di una generica prudenza economica significa introdurre una logica paternalistica estranea al nostro ordinamento .
Il ragionamento della Cassazione si inserisce in un quadro più ampio, influenzato anche dai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che pone al centro la dignità e l’autodeterminazione della persona. L’amministrazione di sostegno deve essere uno strumento flessibile, costruito su misura, e soprattutto residuale: interviene solo quando necessario e nella misura strettamente indispensabile.
Non meno rilevante è il richiamo al diritto del beneficiario di essere ascoltato. Nel caso esaminato, la mancata audizione della persona interessata ha rappresentato una grave violazione del contraddittorio. La Corte ribadisce che anche chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno conserva uno spazio incomprimibile di partecipazione e deve poter esprimere il proprio punto di vista, che il giudice è tenuto a valutare seriamente .
Questa pronuncia ci ricorda, in definitiva, che l’amministrazione di sostegno non è uno strumento neutro: incide profondamente sulla libertà della persona. Proprio per questo, deve essere applicata con estrema cautela, evitando derive che la trasformino in un mezzo di controllo sociale o familiare. La tutela non può mai tradursi in sostituzione della volontà, se non nei limiti strettamente necessari. Altrimenti, il rischio è quello di proteggere troppo, finendo per negare ciò che si vorrebbe salvaguardare: la dignità e la libertà dell’individuo.