L’assegno divorzile è escluso se la disparità reddituale non deriva da scelte condivise e le somme già versate sono integralmente ripetibili – Cass. civ., sez. I, 29/01/2026, n. 1999

Nel delicato equilibrio che regola i rapporti economici dopo la fine di un matrimonio, la giurisprudenza continua a tracciare confini sempre più netti tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, chiarendo presupposti, funzioni e conseguenze concrete.

Una recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima civile, 29 gennaio 2026 n. 1999, offre lo spunto per tornare su un tema centrale: quando lo squilibrio economico tra ex coniugi è davvero sufficiente per ottenere l’assegno divorzile e quando, invece, non basta.

La vicenda trae origine da un divorzio nel quale il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di 500 euro mensili. In appello, però, la decisione viene ribaltata: niente assegno e obbligo di restituzione delle somme percepite dopo il passaggio in giudicato della sentenza sullo status.

La Corte d’Appello aveva evidenziato un punto decisivo: il giudice di primo grado si era limitato a constatare la differenza di reddito tra i coniugi, senza verificare se tale divario fosse conseguenza delle scelte familiari condivise durante il matrimonio. In altre parole, mancava la prova che la situazione economica meno favorevole della donna fosse il risultato di sacrifici compiuti nell’interesse della famiglia o dell’altro coniuge.

La ricorrente aveva fatto riferimento a una scelta di lavoro part-time quando i figli erano piccoli, ma senza indicare concretamente quali fossero stati i redditi precedenti, quali le perdite economiche subite e quale vantaggio ne avesse tratto la famiglia. Né erano stati articolati mezzi di prova adeguati a sostenere questa tesi.

La Cassazione, investita del ricorso, ha ritenuto corretto l’approccio della Corte territoriale, confermando che il semplice squilibrio reddituale non è sufficiente a fondare il diritto all’assegno divorzile.

La decisione si inserisce nel solco ormai consolidato dell’interpretazione dell’articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio. L’assegno divorzile non ha più la funzione di garantire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, come accade invece per l’assegno di mantenimento in sede di separazione.

Dopo il divorzio, il parametro cambia. L’assegno ha una funzione insieme assistenziale, compensativa e perequativa. Questo significa che occorre verificare se uno dei coniugi abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro sacrificando, in modo apprezzabile e dimostrabile, le proprie aspettative professionali o reddituali.

Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che la ricorrente svolgeva un’attività lavorativa con un reddito non trascurabile e risultava proprietaria dell’immobile in cui viveva. Inoltre, la documentazione fiscale attestava un incremento dei redditi nell’anno successivo. In assenza di prova di un sacrificio economicamente significativo e causalmente collegato alla vita matrimoniale, l’assegno non poteva essere riconosciuto.

Durante la separazione il vincolo coniugale permane e con esso il dovere di assistenza materiale; il parametro resta il tenore di vita matrimoniale. Dopo il divorzio, invece, il rapporto cambia radicalmente: non si tratta più di mantenere uno standard di vita, ma di verificare se vi sia una disparità economica che affondi le sue radici nelle scelte condivise del matrimonio.

Non è quindi contraddittorio che un coniuge abbia percepito un assegno in sede di separazione e non abbia diritto a un assegno divorzile una volta sciolto il vincolo.

Particolarmente rilevante è il passaggio sulla ripetizione delle somme già percepite. La Cassazione richiama il principio secondo cui, quando si accerta che i presupposti per l’assegno mancavano sin dall’origine, opera la regola generale della ripetibilità dell’indebito.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza di primo grado accertando l’assenza originaria dei requisiti per l’assegno divorzile. Di conseguenza, le somme percepite dopo il passaggio in giudicato della sentenza sullo status dovevano essere restituite.

Resta fermo, invece, quanto percepito a titolo di assegno di mantenimento in sede di separazione, poiché fondato su un diverso titolo giuridico, valido fino al divorzio.

Questa ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato: non basta dimostrare che l’ex coniuge guadagna di più. Occorre provare che il proprio squilibrio economico è conseguenza diretta delle scelte familiari condivise e dei sacrifici compiuti nell’interesse comune.

In assenza di allegazioni specifiche e prove puntuali, il rischio non è solo quello di vedersi negare l’assegno, ma anche di dover restituire quanto percepito.

Rispondi