Negli ultimi mesi la Corte di cassazione è tornata ad affrontare alcuni temi centrali del diritto di famiglia, in particolare quelli relativi all’assegno di mantenimento o divorzile e alla corretta valutazione delle condizioni economiche delle parti. Due recenti pronunce – Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2026 n. 1999 e Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2026 n. 2917 – offrono spunti interessanti per comprendere come i giudici stiano interpretando oggi i presupposti per il riconoscimento e la quantificazione del contributo economico tra ex coniugi.
La prima decisione affronta il tema dell’esistenza dei requisiti per ottenere l’assegno di mantenimento o divorzile e del momento in cui tali requisiti devono essere verificati. Il caso nasce da un giudizio nel quale la parte ricorrente contestava la decisione della Corte d’appello che aveva escluso il diritto all’assegno ritenendo insussistenti, sin dall’origine, le condizioni necessarie per il suo riconoscimento. La Corte di cassazione, investita della questione, ha esaminato i motivi di ricorso relativi alla presunta errata applicazione delle norme che regolano il diritto all’assegno, confermando però l’impostazione seguita dal giudice di merito.
La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento ormai consolidato secondo cui il diritto all’assegno non può essere riconosciuto automaticamente in ragione della sola disparità economica tra i coniugi. È invece necessario verificare, con un accertamento concreto, se il coniuge richiedente sia effettivamente privo di mezzi adeguati e se tale situazione sia collegata alle scelte di vita maturate durante il matrimonio. In altri termini, l’assegno continua a essere uno strumento di riequilibrio, ma non rappresenta una forma generalizzata di assistenza economica.
La Corte ha quindi ritenuto legittima la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, confermando che la valutazione deve essere compiuta sulla base delle circostanze concrete del caso e delle effettive condizioni economiche e personali delle parti.
La seconda decisione della Cassazione affronta invece un tema altrettanto delicato: la corretta valutazione delle condizioni reddituali dei coniugi ai fini della determinazione del contributo economico. Nel caso esaminato, il ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse fondato la propria decisione su una ricostruzione non corretta della situazione economica della ex moglie, attribuendole un reddito mensile più elevato rispetto a quello effettivamente percepito.
Secondo la Suprema Corte, la valutazione comparativa delle condizioni economiche dei coniugi rappresenta uno dei passaggi centrali nelle decisioni relative all’assegno di mantenimento o divorzile. Proprio per questo motivo il giudice deve basare la propria decisione su un accertamento puntuale e coerente delle prove disponibili. Se la decisione si fonda su una ricostruzione incompleta o errata dei dati reddituali, il provvedimento risulta viziato e deve essere riesaminato.
Accogliendo il ricorso principale, la Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d’appello affinché proceda a una nuova valutazione delle condizioni economiche delle parti. Il principio che emerge è chiaro: la comparazione tra i redditi dei coniugi non può essere approssimativa, ma deve essere fondata su elementi concreti e verificabili.
Letta nel suo complesso, la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione conferma una tendenza ormai evidente nel diritto di famiglia: le decisioni relative all’assegno non possono basarsi su presunzioni generiche, ma richiedono un’analisi approfondita della realtà economica e personale dei coniugi. L’attenzione si concentra sempre più sulla verifica concreta delle condizioni di autosufficienza economica, sul contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare e sulla reale capacità reddituale delle parti.