Assegno di mantenimento e unioni civili: le precisazioni della Corte di Cassazione – Cass. civ., sez. I, 17/09/2025, n. 25495

Nell’unione civile, così come nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa: mentre la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno – che, in questo caso, non viene parametrato al tenore di vita, bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto – la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, giustifica il riconoscimento di un assegno commisurato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.

Con l’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025, la Corte Suprema di Cassazione, sezione prima civile, è tornata a occuparsi di un tema di grande rilievo pratico e simbolico: l’assegno conseguente allo scioglimento dell’unione civile e i criteri che ne governano il riconoscimento. La decisione offre l’occasione per fare chiarezza su un punto spesso fonte di contenzioso, ossia il rapporto tra disparità economica, sacrifici compiuti durante la vita di coppia e diritto all’assegno.

La vicenda trae origine dallo scioglimento di un’unione civile preceduta da alcuni anni di convivenza di fatto. In primo grado era stato riconosciuto un assegno in favore della parte economicamente più debole; in appello tale assegno era stato inizialmente escluso, salvo poi essere nuovamente riconosciuto dopo un primo intervento della Cassazione a sezioni unite, che aveva imposto di considerare, ai fini della “durata del rapporto”, anche il periodo di convivenza anteriore alla formale costituzione dell’unione. Tornata la causa davanti alla Corte d’appello, l’assegno era stato nuovamente liquidato valorizzando la marcata differenza reddituale tra le parti e la perdita di una chance lavorativa subita dalla richiedente.

È su questa seconda decisione che la Cassazione è intervenuta con l’ordinanza in commento, censurando l’impostazione seguita dal giudice di merito. Il punto centrale della pronuncia sta in un principio ormai fermo ma qui ribadito con particolare nettezza: la disparità economica, da sola, non basta a giustificare il riconoscimento dell’assegno in sede di scioglimento dell’unione civile, così come non basta l’allegazione di un sacrificio professionale se questo non viene calato in una più ampia valutazione della storia della coppia.

La Corte richiama la distinzione, spesso trascurata nella prassi, tra assegno di mantenimento e assegno “divorzile”. Nel matrimonio, e per estensione nell’unione civile, il primo presuppone la permanenza del vincolo e si ancora al dovere di assistenza materiale, mentre il secondo opera dopo lo scioglimento e si fonda su una solidarietà attenuata, fortemente permeata dal principio di autoresponsabilità. Dopo la fine del rapporto, ciascun partner è chiamato, per quanto possibile, a provvedere a sé stesso e a costruire una vita autonoma e dignitosa.

In quest’ottica, la funzione assistenziale dell’assegno non coincide con una generica esigenza di riequilibrare i redditi. Essa ricorre solo quando il richiedente non disponga di mezzi adeguati a condurre un’esistenza autonoma e dignitosa e non sia concretamente in grado di procurarseli, nonostante un ragionevole sforzo. La Cassazione sottolinea che questo accertamento non può essere dato per scontato sulla base di un mero confronto aritmetico tra i patrimoni o gli stipendi delle parti, specie quando chi chiede l’assegno ha un’occupazione stabile e risorse economiche proprie.

Accanto alla funzione assistenziale, può venire in rilievo quella compensativo-perequativa, ma anche qui la Corte impone un vaglio rigoroso. Non è sufficiente dimostrare di aver rinunciato a una prospettiva lavorativa migliore; occorre provare che quel sacrificio sia stato compiuto nell’interesse della vita comune e che abbia prodotto un concreto vantaggio per l’altra parte, ad esempio consentendole di dedicarsi maggiormente alla carriera o di accumulare patrimonio. In altre parole, il sacrificio deve essere espressione della solidarietà endofamiliare e deve aver inciso in modo apprezzabile sull’assetto economico della coppia.

Nel caso esaminato, secondo la Cassazione, la Corte d’appello non aveva svolto questo duplice accertamento. Da un lato aveva dato per esistente l’esigenza assistenziale senza verificare se la richiedente, quarantaquattrenne, occupata nel pubblico impiego e titolare di proprie disponibilità, fosse davvero incapace di mantenere un livello di vita dignitoso. Dall’altro aveva riconosciuto la funzione compensativa senza chiarire se la perdita di chance lavorativa fosse stata funzionale a un contributo effettivo alla formazione del patrimonio dell’ex partner o alla conduzione della vita familiare.

La pronuncia assume un rilievo che va oltre il caso concreto. Essa ribadisce che l’unione civile, pur essendo un istituto distinto dal matrimonio, è una formazione sociale fondata sulla solidarietà, e che a essa si applicano, per espressa scelta legislativa, i criteri elaborati in materia di assegno divorzile. Al tempo stesso, però, la Corte mette in guardia da un uso distorto dell’assegno come strumento automatico di perequazione economica dopo la rottura del legame affettivo.

Il messaggio che emerge è chiaro: lo scioglimento dell’unione civile non legittima di per sé una pretesa al mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza. L’assegno resta uno strumento di tutela, ma va ancorato a presupposti rigorosi e verificati in concreto, nel bilanciamento tra solidarietà e responsabilità individuale. Un principio che, se correttamente applicato, contribuisce a rendere il diritto di famiglia più coerente con l’evoluzione dei modelli affettivi e con l’idea di autonomia personale che ne è oggi parte integrante.

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