La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.
La Prima Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 9 giugno 2025, n. 15356, torna su due snodi classici del diritto di famiglia in regime di separazione personale: l’addebito per violazione del dovere di fedeltà e i criteri di quantificazione dell’assegno di mantenimento al coniuge. Il provvedimento, dichiarando inammissibile il ricorso del marito, consolida il perimetro del giudizio di legittimità e ribadisce, sul piano sostanziale, che nella separazione il parametro resta il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una lettura attenta alla differenza tra ricchezza “sulla carta” e capacità reddituale effettiva.
Ci si sofferma in questo articolo sull’assegno di mantenimento nella separazione.
Il Collegio ricorda che separazione e divorzio non parlano la stessa lingua: nella separazione l’obbligo di assistenza materiale resta attuale e l’assegno di cui all’art. 156 c.c. va parametrato ai “redditi adeguati” a mantenere il tenore di vita goduto nel matrimonio, non già alla diversa logica solidaristica che governa l’assegno divorzile. È un passaggio che allinea la decisione a precedenti del 2017 e del 2022 e che, soprattutto, legittima l’impostazione della Corte territoriale nel dare rilevanza al flusso reddituale più che alla mera dimensione patrimoniale. In altri termini, contano i redditi disponibili, la loro stabilità e la concreta possibilità di trarne sostentamento, mentre la giacenza patrimoniale immobilizzata o la partecipazione minoritaria in società immobiliari possono incidere, ma non scalfiscono da sole il diritto all’assegno quando non assicurino quel livello di vita già sperimentato nella convivenza.
Il ragionamento di merito, che la Cassazione ritiene coerente, muove da dati istruttori puntuali. Il patrimonio netto delle parti risulta pressoché equivalente, intorno ai due milioni di euro per la moglie e poco inferiore per il marito; la differenza sta nella fruibilità: la moglie è esposta sulla componente immobiliare e su una partecipazione minoritaria non agevolmente liquidabile, mentre l’uomo, oltre a compensi da amministratore, può contare su società con disponibilità finanziarie e prospettive di dividendi.
In controluce emerge una massima operativa: l’assegno di mantenimento nella separazione non è lo strumento per redistribuire patrimoni, ma per riequilibrare le capacità reddituali in relazione al tenore matrimoniale.
L’assegno di mantenimento nella separazione: redditi adeguati al tenore di vita – Cass. civ., sez. I, 09.06.2025, n.15356