L’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, basata sull’inadeguatezza dei mezzi economici dell”ex coniuge richiedente e sulla sua impossibilità a procurarseli per cause oggettive e non è direttamente correlato al tenore di vita durante il matrimonio, ma alla presenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, dovuto all’organizzazione della vita coniugale e ai sacrifici individuali. Il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare tale squilibrio e il suo contributo al benessere familiare. Il giudice dovrà valutare le circostanze relative alla storia coniugale e familiare, considerando anche l’autoresponsabilità individuale.
La Prima Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16917 del 24 giugno 2025, torna a fare chiarezza su quando spetti l’assegno divorzile e su come vada determinato, ribadendone la funzione composita e, soprattutto, il baricentro perequativo-compensativo, distinto dal parametro — ormai superato — del tenore di vita endoconiugale. Il caso nasce da una lunga vicenda coniugale: matrimonio nel 1976, separazione consensuale nel 2015 con assegno di mantenimento a favore della moglie, quindi divorzio e contenzioso sull’assegno ex art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Il Tribunale aveva riconosciuto alla ex coniuge 2.500 euro mensili; la Corte d’appello di Roma aveva confermato l’an della prestazione, riducendo l’importo rispetto a quanto pattuito in separazione, e aveva fissato la decorrenza dal passaggio in giudicato dello status, disponendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza. In Cassazione, il ricorso principale del marito è stato respinto e quello incidentale della moglie dichiarato inammissibile.
Il primo snodo della decisione riguarda il metodo di accertamento: la Corte afferma che il giudizio sull’“inadeguatezza dei mezzi” e sull’eventuale squilibrio economico-patrimoniale va svolto all’attualità del divorzio, mediante una comparazione concreta e aggiornata delle condizioni di entrambi gli ex coniugi. Non vi è alcuna automatica traslazione dei dati della separazione; quelle intese valgono semmai come indici storici della dinamica familiare, ma non sostituiscono l’accertamento per l’assegno divorzile.
La Suprema Corte ricompone così la griglia dei principi, nella scia delle Sezioni Unite del 2018: attribuzione e quantificazione dell’assegno dipendono da una lettura integrata degli elementi elencati dall’art. 5, comma 6, l. div., in cui la sperequazione economico-patrimoniale opera come precondizione fattuale; segue l’esame del nesso causale tra quella sperequazione e le scelte di vita matrimoniale, compreso il riparto dei ruoli, il regime patrimoniale, la durata del matrimonio, l’età dell’avente diritto, il contributo alla formazione del patrimonio comune e di quello personale. In mancanza di tale nesso, l’assegno potrà trovare spazio solo per la funzione assistenziale, che però richiede la prova della non autosufficienza per ragioni oggettive.
Di grande interesse pratico è anche il passaggio sulla decorrenza dell’assegno e sulle restituzioni. La Corte conferma che il diritto alla prestazione sorge in correlazione al titolo che lo giustifica e, nel divorzio, tale titolo è la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio divenuta definitiva; non è ammissibile una sorta di “ultrattività” del regime di separazione oltre quel momento. Ne discende che, se nel frattempo siano state corrisposte somme maggiori in base al precedente assetto, queste sono ripetibili secondo le regole generali dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., come precisato dalle Sezioni Unite nel 2022. La funzione alimentare — quando non ricorra, per entità della prestazione e condizioni del creditore — non può fungere da scudo rispetto alla ripetizione. Per i professionisti, il messaggio è netto: occorre prestare la massima attenzione al regime di decorrenza fissato con la pronuncia sullo status e alla necessità, in caso di riforma o rideterminazione, di attivare tempestivamente la domanda di restituzione o di predisporre idonee cautele in esecuzione.
Verifica dello squilibrio patrimoniale in tema di assegno di divorzio – Cass. civ., sez. I, 24.06.2025, n. 16917