Separazione e divorzio congiunti dopo la riforma Cartabia: la revoca unilaterale del consenso è inammissibile – Tribunale sez. IX – Milano, 18.12.2024

Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, con sentenza del 18 dicembre 2024, offre un tassello importante nell’interpretazione del rito “a domanda congiunta” introdotto dalla riforma Cartabia, chiarendo che la revoca unilaterale del consenso, intervenuta dopo il deposito del ricorso congiunto, non arresta il procedimento né impone la conversione al rito contenzioso. Il caso nasce da una separazione e divorzio congiunti ex artt. 473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., con condizioni puntualmente definite su affidamento, tempi di frequentazione, mantenimento e sistemazione patrimoniale; solo dopo il deposito uno dei coniugi ha comunicato la volontà di non proseguire “alle condizioni indicate”, chiedendo la trattazione in pubblica udienza e la comparizione personale. Il Collegio milanese respinge l’istanza, riconoscendo l’inammissibilità del ripensamento unilaterale e pronunciando la separazione con omologazione delle condizioni, rinviando poi la causa sul ruolo per il divorzio nei termini di legge.
La decisione si colloca nel quadro sistematico disegnato dal d.lgs. 149/2022: abrogati i “canali normativi” separati dell’art. 711 c.p.c. (separazione consensuale) e dell’art. 4, comma 16, l. 898/1970 (divorzio congiunto), oggi separazione e divorzio congiunti confluiscono nell’unico modello processuale degli artt. 473-bis ss. c.p.c., che si conclude con sentenza e non più con decreto di omologa per la separazione. Da ciò il Tribunale ricava una conseguenza dirimente: vengono meno le ragioni che, nel sistema previgente, consentivano di negare efficacia alla domanda di separazione consensuale priva della “riconferma” in udienza presidenziale, e si impone invece la traslazione in blocco dei principi già consolidati per il divorzio congiunto, in particolare sulla natura dell’accordo e sull’irrilevanza della revoca unilaterale del consenso.
Il Collegio richiama espressamente l’insegnamento di legittimità secondo cui, nel divorzio congiunto, la domanda comune ha natura ricognitiva quanto ai presupposti dello status, mentre conserva natura negoziale per prole e rapporti economici; su questa base, la revoca di uno solo dei coniugi non preclude la verifica giudiziale dei presupposti per lo status e non legittima ripensamenti sulle condizioni, essendo l’iniziativa processuale “comune e paritetica”, rinunciabile solo con adesione di entrambi. Questa trama argomentativa, saldata all’unificazione del rito, viene ora dichiarata applicabile anche alla separazione su domanda congiunta. In altri termini, dopo il deposito del ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., la revoca unilaterale non produce l’improcedibilità né la regressione al contenzioso; il giudice deve invece proseguire fino alla decisione, fatti salvi i poteri-doveri di controllo sull’interesse dei figli e sul rispetto delle norme inderogabili.
Sotto il profilo pratico, il Tribunale mette a fuoco la clausola di salvaguardia dell’art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.: se gli accordi sono in contrasto con norme imperative o con l’interesse dei figli, il giudice convoca le parti, indica le modifiche e, in mancanza di adeguamento, rigetta “allo stato” la domanda. È questa, e non la revoca unilaterale del consenso, la valvola di sicurezza del nuovo rito. Nel caso concreto, l’opposizione del coniuge si è rivelata un mero ripensamento, privo di sopravvenienze rilevanti o di vizi del consenso negoziale (errore, violenza, dolo), e non idonea a incrinare la coerenza delle condizioni rispetto all’interesse del figlio minore, né a dimostrare squilibri patrimoniali sopravvenuti. Di qui la conferma integrale dell’impianto: affidamento condiviso con dettagliata scansione dei tempi, assegno di mantenimento, riparto delle spese straordinarie secondo le Linee guida milanesi, assegnazione della casa familiare e pattuizioni patrimoniali accessorie, comprese le attribuzioni in favore del minore.
La portata della sentenza milanese è duplice. Da un lato, consolida l’idea che l’unificazione del rito abbia effetti sostanziali, non meramente cosmetici, sul perimetro del consenso e sulla sua “stabilità” processuale: l’accordo congiunto, una volta cristallizzato nel ricorso depositato, non può essere sciolto unilateralmente, salvo i rimedi tipici dei vizi negoziali da allegare e provare e salvo, beninteso, il vaglio giudiziale di conformità all’ordinamento e all’interesse della prole. Dall’altro lato, rafforza l’efficienza del modello congiunto, riducendo il rischio di abusi processuali legati a ripensamenti last minute e valorizzando i poteri correttivi del giudice come presidio dell’interesse dei minori, in coerenza con il canone di economia processuale che permea la riforma.
Sul piano operativo, il messaggio agli avvocati di famiglia è chiaro: la fase di formazione dell’accordo richiede un’istruttoria difensiva accurata e una verifica ex ante della sostenibilità delle condizioni, perché lo spazio del ripensamento unilaterale, dopo il deposito, si chiude. La strategia processuale deve quindi presidiare due fronti. Sul fronte sostanziale, occorre curare la motivazione delle scelte in chiave child-centered, documentando esigenze, routine, impegni scolastici e sportivi, e prevedendo meccanismi elastici di adattamento; sul fronte formale, conviene ricordare che eventuali criticità successive non si risolvono con la revoca del consenso, ma passano per gli strumenti previsti dal codice: il correttivo ex art. 473-bis.51, comma 4, in caso di condizioni inidonee, o, a regime, gli strumenti di modifica per sopravvenienze. In questo solco, la pronuncia di Milano conclude pronunciando la separazione, omologando le condizioni, prendendo atto delle ulteriori pattuizioni patrimoniali, e rimettendo la causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio a distanza di sei mesi, una volta intervenuto il giudicato sulla separazione.
L’impressione, in definitiva, è che la giurisprudenza di merito stia rapidamente assestando il nuovo rito congiunto lungo le coordinate già tracciate dalla Cassazione in tema di divorzio, evitando frizioni tra separazione e divorzio e rendendo coerente la risposta dell’ordinamento: quando l’iniziativa è comune, la sua revoca deve esserlo altrettanto. Tutto il resto attiene al controllo giudiziale sugli interessi dei figli e alla fisiologia delle sopravvenienze, ambiti per i quali il codice offre già soluzioni chiare e proporzionate.

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