Dimissioni volontarie e assegno di mantenimento: la Cassazione ribadisce il primato dell’interesse del minore – Cass. civ., sez. I, 27/01/2026, n. 1873

Con l’ordinanza n. 1873 del 27 gennaio 2026, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, torna ad affrontare un tema di grande rilevanza pratica nel diritto di famiglia: quali effetti produce, sull’obbligo di mantenimento dei figli, la scelta volontaria di lasciare un lavoro stabile?

La vicenda trae origine da un giudizio tra genitori non conviventi in relazione al mantenimento della figlia minore. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 218/2025, aveva confermato la congruità dell’assegno posto a carico del padre, nonostante questi avesse cessato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente pubblico per intraprendere la libera professione forense. Il contributo era stato determinato in 300 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.

La Cassazione ha ribadito che, dopo la riformulazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato al cosiddetto “minimo costituzionale”. Ciò significa che il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, ma può soltanto verificare che la motivazione esista, sia comprensibile e non presenti contraddizioni insanabili.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo lineare perché la cessazione del rapporto di lavoro non potesse incidere in senso riduttivo sull’assegno. La perdita dell’impiego non era stata determinata da un evento esterno e imprevedibile, ma da una scelta libera e volontaria del genitore, il quale non aveva neppure allegato o provato che tale decisione fosse imposta da ragioni oggettive. In assenza di elementi contrari, il giudice di merito aveva ritenuto che la scelta fosse compiuta nella prospettiva di un’attività capace di garantire un reddito analogo o superiore, anche alla luce dell’elevata qualificazione professionale del ricorrente.

La Cassazione valorizza un principio ormai consolidato: l’obbligo di mantenimento dei figli non può essere eluso attraverso scelte professionali unilaterali che comportino una riduzione del reddito. Anche lo stato di disoccupazione, quando incolpevole, non esonera automaticamente dall’obbligo, che può essere parametrato alla capacità lavorativa generica. A maggior ragione, quando la perdita del lavoro deriva da dimissioni volontarie, non si può parlare di oggettiva impossibilità di adempiere.

La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza attenta a evitare che il diritto del minore a un mantenimento adeguato venga subordinato alle scelte personali del genitore obbligato. Il parametro centrale resta sempre l’interesse superiore del figlio, che impone una valutazione complessiva delle capacità economiche, attuali e potenziali, dei genitori.

Dal punto di vista pratico, la pronuncia rappresenta un monito chiaro. Chi decide di modificare radicalmente la propria situazione lavorativa, passando ad esempio dal lavoro dipendente alla libera professione, non può automaticamente pretendere una riduzione dell’assegno di mantenimento. Sarà necessario dimostrare, in modo rigoroso, l’effettiva e non imputabile diminuzione delle capacità reddituali e l’impossibilità oggettiva di far fronte all’obbligo.

In definitiva, l’ordinanza n. 1873/2026 conferma che nel diritto di famiglia la libertà individuale nelle scelte lavorative incontra un limite preciso: la responsabilità genitoriale. Il mantenimento dei figli non è una variabile dipendente dalle opzioni professionali del genitore, ma un dovere primario che deve orientare, e talvolta contenere, tali scelte.

Rispondi