Testamento pubblico e amministrazione di sostegno: la Cassazione ribadisce l’intangibilità dell’atto personalissimo e i limiti all’assistenza del beneficiario – Cass. civ., sez. II, 06/02/2026, n. 2648

La sentenza n. 2648 del 6 febbraio 2026 della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, interviene su un tema di particolare delicatezza nella prassi successoria: il testamento pubblico redatto da una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e, soprattutto, i limiti invalicabili posti a tutela della libertà testamentaria.

Il caso nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un notaio che aveva ricevuto un testamento pubblico alla presenza, oltre che dei due testimoni, anche dell’amministratore di sostegno della testatrice. Quest’ultima, pur beneficiaria della misura di protezione, era stata ritenuta capace di intendere e di volere, come lo stesso notaio aveva accertato nei colloqui preliminari. La presenza dell’amministratore era stata giustificata da un decreto del giudice tutelare che ne autorizzava l’assistenza al compimento dell’atto.

La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di merito, chiarisce con estrema nettezza un principio destinato a incidere profondamente sulla pratica notarile e sulla pianificazione successoria: il testamento pubblico è un atto personalissimo e, come tale, non ammette forme intermedie di capacità. Il testatore o è capace di esprimere autonomamente la propria volontà oppure non può validamente testare. Non esiste una “capacità assistita” che consenta all’amministratore di sostegno di partecipare all’atto, nemmeno se autorizzato dal giudice tutelare.

Il ragionamento della Corte si fonda su una ricostruzione sistematica dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto per proteggere la persona fragile senza annullarne l’autonomia. A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’amministrazione di sostegno non crea uno status di incapacità generale. Di regola, il beneficiario conserva la capacità di compiere tutti gli atti non espressamente sottratti alla sua sfera di autodeterminazione. Ciò vale anche per il testamento, che resta consentito salvo che il giudice tutelare, con provvedimento specifico e motivato, abbia espressamente limitato tale facoltà.

Tuttavia, proprio perché il testamento è un atto di ultima volontà che incide su interessi fondamentali e definitivi, la legge impone garanzie formali rigidissime. L’articolo 603 del codice civile stabilisce che il testamento pubblico debba essere ricevuto dal notaio alla presenza di due soli testimoni, senza l’intervento di soggetti estranei. La presenza dell’amministratore di sostegno, anche se animata da intenti protettivi, altera questo schema e introduce un rischio di condizionamento incompatibile con la libertà testamentaria che l’ordinamento intende salvaguardare.

La Corte sottolinea un passaggio di grande rilievo pratico: il giudice tutelare non ha il potere di autorizzare l’assistenza dell’amministratore di sostegno al testamento pubblico. Può, se ne ricorrono i presupposti, limitare o escludere la capacità di testare, ma non può creare soluzioni ibride che la legge non prevede. Di conseguenza, un decreto generico e privo di motivazione non è idoneo né a comprimere la capacità testamentaria né a legittimare la presenza dell’amministratore durante l’atto.

Sul piano disciplinare, la sentenza ribadisce che il notaio ha il dovere di rifiutare la stipula di atti nulli. Ricevere un testamento pubblico in violazione delle forme essenziali previste dalla legge integra una violazione grave dell’articolo 28 della legge notarile, poiché si tratta di un atto affetto da nullità assoluta. Non rileva che l’intento fosse quello di agevolare l’espressione della volontà del testatore o di conformarsi a un provvedimento del giudice tutelare: il controllo di legalità rimane un obbligo primario e non delegabile.

Dal punto di vista della pratica successoria, la pronuncia offre un messaggio chiaro anche alle famiglie e ai professionisti che le assistono. Quando una persona è sottoposta ad amministrazione di sostegno e desidera fare testamento, occorre distinguere con precisione tra la valutazione della sua capacità di intendere e di volere e le modalità formali dell’atto. Se la capacità sussiste, il testamento deve essere redatto senza interferenze esterne; se non sussiste, l’atto non può essere validamente compiuto, indipendentemente dall’assistenza prestata.

Questa sentenza, in definitiva, riafferma con forza il principio di autodeterminazione nella sua dimensione più autentica. Proteggere la persona fragile non significa sostituirsi alla sua volontà né “certificarla” attraverso la presenza di terzi, ma garantire che, quando essa si esprime, lo faccia in modo libero, personale e incontaminato. È una lezione che il diritto delle successioni, sempre più spesso chiamato a confrontarsi con situazioni di vulnerabilità, non può permettersi di dimenticare.

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