Assegno di mantenimento al coniuge separato e convivenza more uxorio – Cass. civ., sez. I, 10.07.2025, n.18955

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato non può essere escluso automaticamente per il solo fatto dell’instaurazione di una convivenza more uxorio, occorrendo accertare la stabilità del nuovo rapporto e l’esistenza di un comune progetto di vita con comunanza economica assimilabile al matrimonio. Ai fini dell’assegno, il giudice deve valutare concretamente la capacità del coniuge richiedente di reperire un’occupazione e lo squilibrio economico rispetto al tenore di vita matrimoniale.

Con l’ordinanza n. 18955 del 10 luglio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione particolarmente delicata in materia di separazione personale: la spettanza dell’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, alla luce del tenore di vita matrimoniale e delle successive vicende personali, come la ripresa di un’attività lavorativa o l’instaurazione di una nuova convivenza.

Il caso trae origine dal contenzioso tra due ex coniugi, la cui separazione era stata dichiarata dal Tribunale di Belluno nel 2019, con addebito al marito ma senza riconoscimento di assegno a favore della moglie. A seguito di una complessa vicenda processuale, culminata in una prima cassazione con rinvio, la Corte d’Appello di Venezia, in sede di giudizio rescissorio, aveva riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento pari a 200 euro mensili, valorizzando tre elementi: il netto squilibrio reddituale tra le parti, l’assenza di ulteriori risorse patrimoniali della donna al netto dell’acquisto della casa familiare e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il marito, ricorrendo nuovamente in Cassazione, contestava la decisione sotto diversi profili, lamentando errori nella valutazione della situazione economica della moglie, l’omessa considerazione della sua capacità lavorativa e la sottovalutazione di una convivenza stabile intrapresa da lei con un nuovo partner. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi proposti.

Nel merito, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’assegno di mantenimento può essere riconosciuto qualora sussista un evidente squilibrio economico tra i coniugi e la parte beneficiaria non disponga di autonome capacità reddituali, purché il contributo sia rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle concrete possibilità di reinserimento lavorativo.

Particolare rilievo assume la parte della decisione dedicata alla convivenza “more uxorio”. La Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui il diritto al mantenimento viene meno solo quando la nuova relazione si traduca in un rapporto stabile e continuativo, o in un comune progetto di vita assimilabile a quello coniugale. La semplice coabitazione o la frequentazione abituale non bastano: occorre una prova rigorosa della solidarietà morale e materiale tra i conviventi. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di tale comunanza di vita, limitandosi a deduzioni personali e a documentazione tardiva.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che la valutazione del giudice di merito in ordine alla disparità economica tra le parti non può essere oggetto di nuovo scrutinio in sede di legittimità, se adeguatamente motivata e fondata su elementi concreti. Analogamente, la contestazione delle spese processuali è stata dichiarata infondata, non essendo configurabile una reale soccombenza reciproca.

L’ordinanza in commento si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, che tende a privilegiare una valutazione complessiva della posizione economica e personale del coniuge richiedente, evitando automatismi sia nel riconoscimento sia nella negazione dell’assegno. Il diritto al mantenimento non è legato alla mera disparità reddituale, ma al combinato effetto della perdita di un tenore di vita consolidato e dell’impossibilità oggettiva di riacquisire l’autosufficienza economica.

In prospettiva, la pronuncia offre un’ulteriore conferma della linea interpretativa che armonizza il principio di solidarietà postconiugale con quello di autoresponsabilità economica. Una convivenza stabile e una concreta capacità lavorativa, se dimostrate, possono incidere in modo decisivo sul diritto al mantenimento, ma la prova di tali circostanze resta sempre rigorosamente a carico di chi le eccepisce.

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