Nel diritto di famiglia, poche questioni sono tanto delicate quanto l’addebito della separazione e la determinazione dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge sia dei figli. Con l’ordinanza n. 1938 del 28 gennaio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione torna su entrambi i temi, offrendo chiarimenti di grande rilievo pratico per avvocati e operatori del settore.
La vicenda trae origine da un giudizio di separazione personale nel quale la Corte d’appello di Genova aveva confermato l’addebito al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà, riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della moglie pari a 2.500 euro mensili e ridotto da 2.500 a 1.000 euro il contributo paterno per il mantenimento della figlia minore. Contro tale decisione il marito proponeva ricorso principale, mentre la moglie spiegava ricorso incidentale.
Il primo snodo affrontato dalla Suprema Corte riguarda l’addebito. Il marito sosteneva che la crisi coniugale fosse già in atto e che la relazione extraconiugale non avesse avuto efficacia causale rispetto alla rottura del matrimonio. La Cassazione respinge questa impostazione, valorizzando l’accertamento compiuto in sede di merito secondo cui l’affectio coniugalis, almeno per la moglie, non era venuta meno al momento della scoperta del tradimento. La sofferenza manifestata dalla donna, documentata anche tramite le risultanze investigative, è stata letta come indice della persistente vitalità del legame matrimoniale. In questo passaggio la Corte ribadisce un principio consolidato: la mera tolleranza di precedenti infedeltà non costituisce una sorta di “sanatoria preventiva” di comportamenti successivi, né vale a escludere automaticamente il nesso causale tra tradimento e crisi coniugale. I doveri nascenti dal matrimonio hanno natura indisponibile e non possono considerarsi oggetto di rinuncia tacita.
Di particolare interesse è anche la parte relativa all’assegno in favore della moglie. Il ricorrente principale contestava l’utilizzo del criterio del tenore di vita, ritenendolo non più attuale e comunque inadeguato alla luce dell’erosione patrimoniale subita nel tempo. La Corte di Cassazione, invece, conferma la correttezza dell’impostazione seguita dalla Corte territoriale. In tema di separazione personale, diversamente da quanto avviene per l’assegno divorzile, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio conserva piena rilevanza. La decisione impugnata aveva valorizzato, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, la perdurante solidità patrimoniale del marito, significativamente superiore a quella della moglie, giustificando così la misura dell’assegno. La censura del ricorrente è stata ritenuta, in sostanza, un tentativo di sollecitare un nuovo giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Ben diversa è la conclusione cui la Cassazione perviene con riferimento al mantenimento della figlia minore. Qui viene accolto il ricorso incidentale della madre. La Corte d’appello aveva ridotto drasticamente l’assegno paterno, limitandosi ad affermare che l’importo originario appariva sproporzionato e che non risultavano esigenze particolari tali da giustificare una spesa elevata. Secondo la Suprema Corte, una simile motivazione è insufficiente perché non dà conto dei parametri normativi che governano la materia.
Il contributo al mantenimento dei figli si fonda su una duplice dimensione: da un lato, il diritto del figlio a essere mantenuto, istruito ed educato nel rispetto delle proprie aspirazioni e del tenore di vita goduto; dall’altro, il principio di proporzionalità tra le risorse dei genitori, che impone una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dei tempi di permanenza presso ciascuno e del contributo fornito in termini di cura. Nel caso esaminato, la riduzione dell’assegno non risultava accompagnata da un’adeguata comparazione delle sostanze dei genitori né da una reale considerazione del contesto di vita della minore. Per tale ragione, la sentenza è stata cassata sul punto con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Infine, la Cassazione interviene anche sul tema delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. La Corte territoriale le aveva poste a carico di entrambe le parti, richiamando l’interesse comune all’accertamento. La Suprema Corte ricorda invece che il criterio guida resta quello della soccombenza, da valutarsi con riferimento all’esito complessivo del giudizio, salvo motivate ragioni di compensazione. Il semplice richiamo all’interesse delle parti non è sufficiente a giustificare una ripartizione paritaria.