Assegno divorzile negato se fondato solo su sacrifici professionali genericamente allegati e su un futuro danno contributivo ipotetico, in assenza di prova rigorosa dell’attuale squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi – Cass. civ., sez. I, 09/02/2026, n. 2917

In tema di assegno divorzile, la natura composita assistenziale e perequativo compensativa della prestazione impone che il riconoscimento del diritto si fondi sull’accertamento attuale di uno squilibrio economico patrimoniale tra gli ex coniugi, causalmente ricollegato alle scelte di vita familiare e ai sacrifici professionali compiuti dal richiedente, da provarsi da quest’ultimo in modo puntuale quanto alla loro consistenza e ai relativi riflessi economici. Ne consegue che non è sufficiente valorizzare in via meramente presuntiva la sospensione dell’attività lavorativa per la cura dei figli o lo svolgimento di lavoro ‘in nero’ e il conseguente, solo ipotizzato, ‘danno contributivo’ futuro, occorrendo invece una rigorosa valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti dopo lo scioglimento del vincolo e una specifica ricostruzione delle occasioni professionali realisticamente sacrificate e del correlato pregiudizio economico.

Con l’ordinanza n. 2917 del 9 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione è tornata a intervenire in materia di assegno divorzile, ribadendo con chiarezza che il riconoscimento di tale misura non può fondarsi su valutazioni generiche o su ipotesi proiettate nel futuro, ma richiede un accertamento rigoroso e attuale dei presupposti di legge.

La vicenda trae origine da un giudizio di divorzio instaurato dinanzi al Tribunale di Roma. La ex moglie aveva chiesto, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la condanna dell’ex marito al pagamento di un assegno divorzile in proprio favore. In primo grado la domanda economica era stata respinta; la Corte d’appello di Roma, invece, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo un assegno mensile di 200 euro. La Corte territoriale aveva valorizzato il fatto che la donna avesse interrotto l’attività lavorativa negli anni in cui i figli erano piccoli, dedicandosi alla loro crescita, e che in seguito avesse svolto lavoro irregolare, con conseguente danno contributivo destinato a incidere sulla futura posizione pensionistica.

Il marito ha impugnato la sentenza sostenendo, tra l’altro, che non vi fosse un reale squilibrio economico tra le parti e che i presunti sacrifici professionali non fossero stati in concreto specificati né adeguatamente provati. La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la decisione e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione.

La Suprema Corte ha ricordato che l’assegno divorzile, nella sua funzione perequativo-compensativa, non è uno strumento automatico di redistribuzione delle risorse tra ex coniugi. Esso presuppone anzitutto l’accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale effettivo tra le parti, da valutarsi attraverso una comparazione concreta delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali. Solo in presenza di tale squilibrio il giudice può verificare se esso sia conseguenza delle scelte compiute durante il matrimonio, in particolare se il coniuge richiedente abbia sacrificato realistiche occasioni di crescita professionale o lavorativa per dedicarsi alla famiglia.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva riconosciuto che la ex moglie disponeva di adeguate risorse economiche e di una significativa disponibilità immobiliare, ma aveva comunque ritenuto di attribuirle un assegno sulla base di un futuro e possibile squilibrio pensionistico derivante dal mancato versamento dei contributi negli anni di lavoro in nero. Secondo la Cassazione, una simile impostazione è viziata perché fondata su una proiezione ipotetica e non su un accertamento attuale. L’assegno divorzile non può essere riconosciuto per prevenire un eventuale pregiudizio futuro non ancora verificatosi, né può basarsi su affermazioni generiche circa il supporto fornito al coniuge nella sua progressione di carriera.

La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento ormai consolidato che ha definitivamente superato il criterio del tenore di vita matrimoniale quale parametro autonomo di attribuzione dell’assegno. Lo squilibrio tra le parti non deve essere misurato rispetto allo stile di vita goduto durante il matrimonio, ma deve costituire la precondizione per applicare i criteri previsti dall’articolo 5 della legge sul divorzio. Spetta al coniuge che chiede l’assegno dimostrare non solo l’inadeguatezza dei propri mezzi e l’impossibilità oggettiva di procurarseli, ma anche il nesso causale tra le scelte condivise in costanza di matrimonio e la situazione di svantaggio economico in cui si trova al momento dello scioglimento del vincolo.

In mancanza di una puntuale specificazione dei sacrifici professionali e della prova di concrete opportunità perdute, il riconoscimento dell’assegno si traduce in una forma di solidarietà sganciata dai presupposti normativi. La pronuncia in commento rappresenta dunque un monito per la prassi giudiziaria: il giudice di merito è chiamato a motivare in modo analitico, evitando formule di stile o richiami astratti alla durata del matrimonio o alla dedizione alla famiglia.

Per gli operatori del diritto di famiglia, l’ordinanza n. 2917/2026 conferma che l’assegno divorzile resta uno strumento di tutela importante, ma rigorosamente ancorato alla prova di uno squilibrio reale e attuale e al concreto accertamento del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro.

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