Maltrattamenti in famiglia: il “ciclo della violenza” nella giurisprudenza di Cassazione – Cass. pen., sez. VI, 11/09/2025, n. 35667

“In tema di prove testimoniali, le dichiarazioni della persona offesa del delitto di maltrattamenti devono essere valutate in una prospettiva globale e contestualizzata, tenendo conto della natura ciclica e progressiva delle condotte, sicché ritardi nella denuncia, tentativi di riavvicinamento o ambivalenze affettive non sono, di per sé, indici di inattendibilità”.

La recente sentenza della Cassazione penale, Sezione VI, n. 35667 dell’11 settembre 2025, rappresenta un punto di svolta nell’approccio giurisprudenziale ai reati di violenza domestica. Per la prima volta, la Suprema Corte ha riconosciuto formalmente il “ciclo della violenza” come massima di esperienza consolidata, elevando a dignità giuridica un modello teorico che da decenni orienta gli studi internazionali sulla violenza nelle relazioni intime.

La vicenda processuale che ha dato origine a questa importante pronuncia presenta tutti gli elementi tipici della violenza domestica: un rapporto di coppia caratterizzato da controllo ossessivo, isolamento sociale della vittima, violenze fisiche e psicologiche, e soprattutto quella dinamica ciclica che vede alternarsi momenti di tensione, esplosione violenta e apparente riconciliazione. Elementi che spesso confondono non solo le vittime, ma anche gli operatori del diritto chiamati a valutare la credibilità di testimonianze che possono apparire contraddittorie.

La rivoluzione culturale della Cassazione

Il merito principale della sentenza risiede nell’aver fornito una chiave di lettura scientificamente fondata per comprendere comportamenti che, altrimenti, potrebbero essere fraintesi. Quando una donna maltrattata torna dal suo aggressore, quando ritarda la denuncia, quando invia messaggi affettuosi al partner violento, non sta necessariamente mentendo o manipolando la realtà. Sta semplicemente seguendo un pattern comportamentale che la ricerca internazionale ha codificato e che ora trova riconoscimento anche nel nostro ordinamento.

La Corte ha infatti chiarito che il ciclo della violenza si articola in tre fasi precise. La prima, di crescita della tensione, vede l’autore manifestare irritabilità crescente, comportamenti volti a colpevolizzare e umiliare la partner, imposizione di divieti che la isolano progressivamente. La vittima, dal canto suo, cerca di evitare l’escalation modificando i propri comportamenti, riducendo la vita sociale, evitando conflitti. È in questa fase che avviene la demolizione dell’autostima e l’instaurarsi di quel senso di inadeguatezza che immobilizza la vittima.

La seconda fase è quella dell’esplosione della violenza fisica, il momento più pericoloso per la vita della donna. Paradossalmente, è proprio in questa fase che la paura può indurre la vittima a chiedere aiuto, a denunciare, a cercare di separarsi. La terza fase, quella della “luna di miele”, vede l’aggressore esprimere pentimento, promettere cambiamenti, convincere la vittima della transitorietà della violenza. È qui che la donna si confonde, minimizza l’accaduto, riprende la convivenza in una condizione di apparente calma ma di sostanziale subordinazione.

L’attendibilità della testimonianza della persona offesa

Un altro aspetto fondamentale della pronuncia riguarda la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La Cassazione ha ribadito con forza che la testimonianza della persona offesa non necessita di riscontri esterni per essere utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto, essendo assistita dalla presunzione di attendibilità prevista dall’art. 198 del codice di procedura penale.

Questo principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, assume particolare rilevanza nei reati di violenza domestica, dove spesso la vittima costituisce l’unico testimone degli eventi. Come evidenziato dalla Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40216 del 15 dicembre 2025, “la testimonianza della persona offesa costituisce prova autonoma e sufficiente” e la sua valutazione non può fondarsi su stereotipi di genere quali il ritardo nella denuncia o la scelta di avere figli con il partner maltrattante.

Il superamento degli stereotipi di genere

La sentenza in esame rappresenta anche un importante passo avanti nel superamento di quegli stereotipi di genere che troppo spesso inquinano la valutazione giudiziaria. La Corte ha chiarito che non può attribuirsi rilevanza, ai fini della credibilità della persona offesa, a circostanze come il ritardo nella denuncia, la denuncia in pendenza di separazione, la costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento del danno. Tali comportamenti costituiscono legittimo esercizio di diritti riconosciuti dall’ordinamento e non possono essere utilizzati per presumere l’inattendibilità della vittima.

Questo approccio trova conferma anche nella Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23334 del 23 giugno 2025, che ha annullato una sentenza di appello proprio per aver fondato l’assoluzione su valutazioni stereotipate, sottolineando come “l’ipotesi di un interesse inquinante della persona offesa deve essere adeguatamente motivata e non può risolversi in un mero sospetto privo di fondamento probatorio”.

L’integrazione con le fonti sovranazionali

Particolarmente significativo è il richiamo che la Cassazione fa alle fonti sovranazionali, dalla Convenzione di Istanbul alle Direttive europee, fino alle Raccomandazioni dell’ONU e dell’OMS. Questo approccio dimostra come il diritto interno si stia progressivamente allineando agli standard internazionali di tutela delle vittime di violenza di genere.

La recente riforma dell’art. 572 del codice penale, che ha introdotto l’aggravante per i reati commessi “come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna”, si inserisce perfettamente in questo quadro evolutivo, riconoscendo la specificità della violenza di genere e la necessità di strumenti normativi adeguati.

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