La recente ordinanza n. 300 del 7 gennaio 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre l’occasione per tornare su un tema di grande attualità nel diritto di famiglia: i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile e, in particolare, i limiti applicativi della sua funzione perequativo-compensativa.
La vicenda prende le mosse da un giudizio di divorzio nel quale il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile, fondato sulla significativa disparità reddituale tra i coniugi. In appello, tuttavia, tale assegno veniva revocato, sul presupposto che la differenza economica, pur esistente, non fosse sufficiente di per sé a giustificare il trattamento economico in favore della richiedente. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso della ex moglie, ha confermato integralmente la decisione della Corte d’appello.
Il cuore della pronuncia risiede nel richiamo ai principi ormai consolidati a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018. La Corte ribadisce che l’assegno divorzile non può più essere inteso come uno strumento volto a garantire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La sua funzione è oggi triplice: assistenziale, perequativa e compensativa. Tuttavia, perché le ultime due dimensioni possano operare, non è sufficiente dimostrare una disparità economica tra gli ex coniugi.
Secondo la Cassazione, la funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento causale. Occorre cioè dimostrare che lo squilibrio patrimoniale esistente al momento del divorzio sia la conseguenza diretta delle scelte condivise di vita familiare, che abbiano comportato per il coniuge economicamente più debole la rinuncia a concrete e realistiche occasioni professionali o reddituali. In assenza di tale prova, l’assegno non può assolvere a una funzione compensativa, ma solo, eventualmente, a una funzione strettamente assistenziale.
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano escluso sia lo stato di bisogno della richiedente, sia l’esistenza di sacrifici professionali causalmente collegati alla crescita patrimoniale dell’ex marito. La ex moglie, infatti, svolgeva un’attività lavorativa stabile e adeguatamente retribuita, idonea a garantirle un’esistenza dignitosa. Inoltre, le rinunce lavorative dedotte non risultavano provate e, anzi, apparivano smentite dalla documentazione prodotta in giudizio.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte chiarisce che la prevalente assunzione dei compiti di cura della figlia non è, di per sé, sufficiente a fondare il diritto all’assegno divorzile in chiave compensativa. È necessario che tale impegno abbia inciso in modo concreto e dimostrabile sulle prospettive professionali del coniuge richiedente, determinando un sacrificio effettivo e non meramente ipotetico.
La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a evitare automatismi. Il principio di solidarietà post-coniugale continua a operare, ma viene bilanciato con quello di autoresponsabilità, imponendo a chi richiede l’assegno un onere probatorio particolarmente rigoroso. L’assegno divorzile non è più una conseguenza naturale del divorzio in presenza di una disparità economica, bensì uno strumento eccezionale, che richiede la dimostrazione puntuale dei suoi presupposti.
In conclusione, l’ordinanza n. 300 del 2026 rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento restrittivo della Cassazione in materia di assegno divorzile. Per gli operatori del diritto, e in particolare per gli avvocati che assistono le parti nei giudizi di famiglia, essa costituisce un monito chiaro: la strategia difensiva non può limitarsi a evidenziare lo squilibrio reddituale, ma deve concentrarsi sulla prova concreta delle scelte di vita familiare e delle rinunce professionali che abbiano inciso in modo determinante sulla posizione economica del coniuge più debole.