La recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 26826 del 6 ottobre 2025, offre uno spunto di riflessione particolarmente rilevante per chi si occupa di responsabilità sanitaria. Il caso trae origine da una vicenda drammatica: una giovane donna, giunta a termine di gravidanza, viene ricoverata con segnali evidenti di sofferenza fetale, ma l’intervento dei sanitari subisce ritardi ingiustificati. Il parto cesareo viene eseguito solo molte ore dopo, quando ormai la situazione è irreversibile. La neonata, nata in condizioni gravissime, muore poco dopo il parto per asfissia perinatale .
Al di là del profilo, ormai consolidato, della responsabilità dei sanitari per omissione e ritardo nell’intervento, ciò che rende questa decisione particolarmente significativa è la ricostruzione giuridica del danno subito dai genitori. Il cuore della pronuncia riguarda infatti la qualificazione della perdita del concepito e la sua riconducibilità al danno da perdita del rapporto parentale.
Per anni, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che, in simili ipotesi, si fosse in presenza di un rapporto soltanto “potenziale”, giustificando così una liquidazione ridotta del danno rispetto ai casi di perdita di un figlio nato e vissuto. La Corte d’appello, nel caso in esame, aveva fatto propria questa impostazione, riducendo sensibilmente il risarcimento riconosciuto ai genitori.
La Cassazione prende invece una posizione netta e, per certi versi, innovativa. Il Collegio chiarisce che parlare di “rapporto potenziale” è corretto solo se ci si riferisce alla mancata evoluzione futura del legame genitoriale, ma diventa fuorviante se utilizzato per negare la realtà di una relazione già esistente. La Corte riconosce che il rapporto tra genitori e concepito si forma ben prima della nascita, durante la gravidanza, e si caratterizza per una dimensione affettiva, emotiva e relazionale concreta, non meramente ipotetica.
In questa prospettiva, la perdita del concepito non può essere degradata a evento giuridicamente minore rispetto alla perdita di un figlio nato. Si tratta, a tutti gli effetti, della perdita di un rapporto parentale, con tutte le conseguenze risarcitorie che ne derivano. La sofferenza interiore dei genitori, in particolare della madre, assume un rilievo centrale e non può essere compressa attraverso automatismi liquidatori o riduzioni standardizzate.
La pronuncia valorizza in modo esplicito la dimensione del dolore come elemento qualificante del danno. Non è tanto la durata della relazione a determinarne l’intensità, quanto la profondità del legame che si instaura già durante la gestazione. La Corte osserva come il vissuto genitoriale si sviluppi progressivamente nel corso della gravidanza, incidendo sull’identità stessa dei futuri genitori e sulle loro aspettative di vita. La perdita di quel legame, anche se non ancora manifestatosi nella dimensione della convivenza, produce una frattura esistenziale che il diritto non può ignorare.
Sul piano pratico, la decisione ha implicazioni importanti anche in tema di quantificazione del danno. La Cassazione ribadisce la necessità di fare riferimento alle tabelle, ma sottolinea che esse devono essere applicate tenendo conto della specificità del caso concreto e, soprattutto, evitando riduzioni automatiche fondate sull’erronea qualificazione del rapporto come “potenziale”. Il giudice di merito è chiamato a una valutazione più attenta e personalizzata, capace di cogliere la reale portata della sofferenza subita.
In definitiva, questa pronuncia segna un passaggio significativo nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria. Essa contribuisce a superare una visione riduttiva del danno da perdita del concepito, riconoscendo piena dignità giuridica al legame che si instaura già durante la gravidanza. Per gli operatori del diritto, si tratta di un orientamento destinato a incidere profondamente sia nella fase di accertamento della responsabilità sia, soprattutto, nella delicata attività di liquidazione del danno.
La lezione che si può trarre è chiara: il diritto, quando si confronta con la sofferenza umana, non può limitarsi a categorie astratte, ma deve saper leggere la realtà delle relazioni e il loro valore, anche quando queste si collocano prima della nascita.