In tema di responsabilità genitoriale e scelta della residenza del figlio minore, il trasferimento unilaterale del minore da parte del genitore collocatario, ancorché contrario al dovere di cooperazione e alla regola del consenso congiunto sulle decisioni di maggiore interesse ex art. 337-ter c.c., non comporta automaticamente né l’ordine di rientro nel luogo di originaria residenza né il mutamento del collocamento, non potendo il giudice imporre al genitore la fissazione o il mantenimento della propria residenza in un determinato luogo, stante la libertà di circolazione e di stabilimento garantita dall’art. 16 Cost.; il giudice deve invece procedere a un bilanciamento concreto, valutando in via prioritaria il preminente interesse del minore – in particolare la continuità delle cure, la stabilità del contesto di vita e la qualità della relazione con entrambi i genitori – e può confermare il nuovo assetto di vita ove esso assicuri migliori condizioni di crescita, fermo restando che la violazione delle regole di cogenitorialità può rilevare sul piano della capacità genitoriale qualora emerga un intento di ostacolare il rapporto del figlio con l’altro genitore.
Nel diritto di famiglia uno dei conflitti più delicati riguarda il trasferimento di uno dei genitori in un’altra città quando è presente un figlio minore. Da un lato vi è la libertà individuale di scegliere dove vivere e costruire il proprio progetto di vita; dall’altro il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4110 del 24 febbraio 2026 affronta proprio questo equilibrio, offrendo spunti importanti per comprendere come i giudici interpretano oggi il principio della bigenitorialità.
La vicenda nasce dalla fine della relazione tra due genitori non sposati. Dopo la separazione, la madre decide di trasferirsi in un’altra città portando con sé il figlio, senza il consenso del padre e senza una preventiva autorizzazione del giudice. Il padre reagisce avviando un procedimento davanti al Tribunale per regolamentare l’esercizio della responsabilità genitoriale, lamentando che il trasferimento abbia compromesso il suo rapporto con il bambino.
Il Tribunale interviene con provvedimenti urgenti ritenendo illegittimo l’allontanamento del minore dal luogo di residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore. Per questa ragione ordina il rientro del bambino nella città di origine e dispone alcune misure di tutela, tra cui il coinvolgimento dei servizi sociali e la nomina di un consulente tecnico per valutare la situazione familiare. Il giudice sottolinea che la bigenitorialità non rappresenta soltanto il diritto del padre a frequentare il figlio, ma soprattutto il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e con i rispettivi contesti familiari.
La madre impugna la decisione davanti alla Corte d’Appello, che modifica in parte il provvedimento. I giudici del reclamo valorizzano la libertà costituzionale di ciascun individuo di scegliere il luogo in cui vivere e ritengono che il trasferimento non possa essere automaticamente ostacolato dal timore di incidere sui rapporti con l’altro genitore. La Corte d’Appello dispone quindi l’affidamento condiviso con collocamento del bambino presso la madre nella nuova città, prevedendo un regime di incontri con il padre e alcune permanenze del minore nella città di origine durante le festività e le vacanze.
La questione arriva infine davanti alla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi non solo sul merito della vicenda ma anche su aspetti processuali legati alla possibilità di impugnare questi provvedimenti provvisori. La Suprema Corte chiarisce innanzitutto che il ricorso per cassazione è ammissibile anche contro le ordinanze emesse nel procedimento di reclamo sui provvedimenti temporanei e urgenti adottati nei procedimenti familiari. Si tratta di un passaggio rilevante perché conferma la possibilità di sottoporre al controllo di legittimità decisioni che, pur avendo natura provvisoria, incidono profondamente sulla vita del minore e dei genitori.
Sul piano sostanziale, la pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato: la libertà di trasferimento del genitore è un diritto costituzionalmente garantito, ma quando sono coinvolti figli minori deve essere sempre valutata alla luce del loro interesse superiore. Il giudice non può vietare in astratto il trasferimento, ma deve verificare quale soluzione garantisca al bambino la crescita più equilibrata possibile e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori.
La decisione evidenzia quindi come il principio di bigenitorialità non significhi necessariamente una perfetta simmetria nei tempi di permanenza con ciascun genitore. Piuttosto, impone al giudice di individuare un assetto concreto che permetta al minore di continuare a beneficiare della presenza di entrambi, anche quando la distanza geografica rende più complessa la gestione quotidiana dei rapporti.
La sentenza ricorda infine che nei conflitti familiari il vero centro della valutazione non è la posizione dei genitori, ma il benessere del figlio. Le scelte di vita degli adulti restano legittime, ma devono essere sempre bilanciate con l’esigenza di evitare che il minore venga sradicato dal proprio contesto affettivo o privato di una relazione stabile con uno dei genitori.
Questa pronuncia della Cassazione conferma dunque la delicatezza delle decisioni relative al trasferimento del genitore collocatario. Ogni caso richiede una valutazione concreta e personalizzata, nella quale il giudice deve comporre diritti fondamentali diversi, mantenendo come bussola l’interesse superiore del minore. In questo equilibrio si misura oggi una delle sfide più complesse del diritto di famiglia.